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Sul costo del lavoro Irap a deduzioni limitate

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Martedí 07 Giugno 2011

La base imponibile dell'Irap è fortemente influenzata dal costo del lavoro, anche perché l'imposta ha comportato l'abolizione di altri tributi che sul costo del lavoro gravavano, quale quello al servizio sanitario nazionale.
Per la determinazione dell'imposta occorre fare riferimento agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 446/97. Per le società di capitali (articolo 5), la regola generale vuole che la base imponibile sia determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2425 del Codice civile, con esclusione di alcune voci specifiche fra cui quelle riferite ai costi per il personale. L'articolo 5-bis, con riferimento alle società di persone e alle ditte individuali, dispone che non sono deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. L'articolo 8 ammette in deduzione per le persone fisiche e le associazioni esercenti attività artistica o professionale l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata, compreso l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente.
Per tutti i soggetti passivi, elencati nelle lettere da a) a e) dell'articolo 3 del Dlgs 446/97, l'articolo 11 dello stesso decreto sancisce inoltre l'indeducibilità dalla base imponibile di:
- compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere;
- costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, anche con modalità a progetto;
- i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
- utili spettanti agli associati in partecipazione, che prestano attività lavorativa.
L'articolo 11 del Dlgs 446/97 consente comunque la deduzione dalla base imponibile di alcuni costi specifici: contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (Inail, Ipsema, Enpaia); le spese relative agli apprendisti; quelle relative ai lavoratori disabili; le spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro o con contratto di inserimento lavorativo; i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per questo personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, debitamente certificati.
Dalla base imponibile possono essere altresì dedotti i contributi a carico del datore di lavoro in caso di impiego di dipendenti a tempo indeterminato e un importo forfettario per ciascun lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta (si veda la tabella accanto). Da questo beneficio sono però escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Ai soggetti d'imposta, i cui componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superano nel periodo d'imposta 400mila euro, è riconosciuta altresì una deduzione di 1.850 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. In caso di distacco le deduzioni possono essere fruite dal distaccatario, anche se è il datore di lavoro distaccante a dover valutare l'esistenza dei presupposti.
Particolare attenzione è necessario porre alla possibile incumulabilità di alcune di queste deduzioni (si veda la scheda qui accanto), per cui può essere necessario valutare quale opzione assicuri il massimo risparmio di imposta, fermo restando che è sempre deducibile il premio dovuto agli enti assicuratori per gli infortuni sul lavoro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISTRUZIONI PER L'USO

I PUNTI CHIAVE

NORME
- Decreto legislativo 446/1997
- Articolo 6, comma 1 del Dl 185/2008
- Articolo 1 della legge 68/1999

PRASSI
- Dipartimento delle Finanze, risoluzione 2/Dpf del 12 febbraio 2008
- Agenzia delle Entrate, risoluzione 235/E del 10 giugno 2008
- Risoluzione 5 novembre 2008, n. 423
- Risoluzione 10 novembre 2008 n. 430
- Risoluzione 28 ottobre 2009, n. 265
- Circolare 16 luglio 2009, n. 36


Domani

Domani sul Sole 24 Ore le istruzioni per le aziende sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).
Il documento che attesta il pagamento dei contributi è uno dei presupposti per ottenere i benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale; per gli incentivi comunitari; nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. Il documento viene rilasciato dagli enti previdenziali e assicurativi o dalle casse edili

Martedí 07 Giugno 2011
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